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Violazione degli obblighi di assistenza familiari e causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non può sostituire arbitrariamente la somma di danaro stabilita dal giudice civile con “regalie” di beni voluttuari o, comunque, inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie.

Lunedi 8 Aprile 2024

In tal senso si è pronunciata la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 14025 del 5 aprile 2024.

Il caso: Il Tribunale di Verbania condannava Tizio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare nei confronti del figlio minore alla pena sospesa di due mesi di reclusione e al risarcimento in favore della parte civile costituita.

Tizio impugnava la sentenza avanti alla Corte di appello di Torino, che confermava la sentenza di primo grado, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e assistenza nei confronti della parte civile costituita.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo:

a) la insussistenza del reato, in quanto l’imputato aveva ceduto il proprio credito di tremila euro nei confronti del datore di lavoro alla compagna Mevia, e, dunque, la mancata percezione dell’assegno di mantenimento per il figlio minorenne sarebbe dovuta non già ad un inadempimento dell’imputato, bensì dell’ex compagna;

b) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.: la Corte di appello non avrebbe considerato che l’imputato aveva disposto due bonifici di cento euro ciascuno nei confronti del figlio e che, comunque, aveva consegnato danaro e generi di prima necessità alla madre, a titolo di mantenimento del figlio.

c) l’inadempimento si sarebbe protratto solo per undici mensilità e, dunque, non avrebbe assunto carattere di abitualità; dopo tale lasso di tempo l’imputato, peraltro, avrebbe integralmente versato l’assegno di mantenimento e avrebbe versato anche l’importo omesso nel lasso di tempo oggetto del presente giudizio.

Per la Cassazione i motivi sono infondati:

1) ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento con un altro bene, quando tale prestazione sia inidonea ad assicurare una concreta e rapida disponibilità economica ad un soggetto privo di capacità reddituale;

2) nel caso di specie, l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore non può essere assolto dal genitore a mezzo della cessione di un credito verso un terzo, peraltro di complessa escussione e di incerta realizzazione;

3) quanto poi alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la giurisprudenza prevalente ritiene, che la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. peno è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l’omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità: nel caso in esame, la Corte di appello ha, tuttavia, escluso, non certo illogicamente, la mera occasionalità della condotta inottemperante dell’imputato, in quanto la stessa si è protratta per oltre un anno.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 14025 2024

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