Violazione del codice della strada: quando lo stato di necessità esclude la responsabilità
In tema di violazione del CdS, la Cassazione con l’ordinanza n. 7457/2023 ha precisato che ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile.
Venerdi 24 Marzo 2023 |
Il caso: Tizio proponeva opposizione avverso il verbale redatto dalla Polizia stradale che gli contestava la violazione dell’art. 218, comma 6, codice della strada, per avere condotto una autovettura nonostante la sospensione della patente di guida.
Il Tribunale confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso di Tizio, reputando del tutto sfornita di prova e contrastante con le stesse risultanze di causa la difesa del ricorrente di essersi posto alla guida dell’autoveicolo per lo stato di necessità di soccorrere la propria compagna, che accusava forti dolori e perdita di sensi.
Tizio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente interpretato le disposizioni in materia di scriminante dello stato di necessità, escludendo qualsiasi efficacia alla pur erronea ma incolpevole convinzione del ricorrente di trovarsi in una situazione di pericolo per la salute della propria fidanzata.
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che:
a) la sentenza impugnata, dopo avere rilevato che la giustificazione addotta dal ricorrente di essersi posto alla guida del veicolo per soccorrere la fidanzata colta da malore non integrava l’esimente dello stato di necessità, ha altresì precisato che tale versione del fatto contrastava con quanto risultante dal verbale, ove si dava atto che il trasgressore aveva dichiarato di essersi posto alla guida “ per spostare la macchina ed accompagnare la ragazza a casa “ e che tale dichiarazione non aveva niente a che fare con l’asserito malore della compagna;
b) ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero – quando si invochi detta esimente in senso putativo – l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d’animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino;
c) da tali considerazioni discende il seguente principio di diritto: “in tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l’impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso”.