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Vittime della Strada: lesioni stradali e Riforma Cartabia

Avv. Mario Pavone.

In particolare,la novella legislativa ha aggiunto all’art. 590 bis c.p. l’ultimo comma (comma nono), secondo cui «il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo».

Invece,il comma ottavo prevede che, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena prevista in relazione alla violazione più grave, aumentata fino al triplo, comunque entro il massimo di anni sette di reclusione.

La questione risolta dalla sentenza in commento concerne la natura del trattamento sanzionatorio previsto al comma ottavo, potendo in astratto trattarsi di un aumento tipico cagionato dall’applicazione di una circostanza aggravante,di una pena prevista in relazione a una fattispecie autonoma, di un quadro edittale correlato ad un concorso formale di reati.

Secondo la Suprema Corte, “il reato di cui all’art. 590 bis, comma 1, cod. pen., per effetto delle modifiche introdotte, è divenuto procedibile a querela di parte anche nell’ipotesi di una pluralità di eventi lesivi contemplati dall’ultimo comma dall’articolo 590-bis C.P.. poiché tale previsione non costituisce una circostanza aggravante, ma contempla una ipotesi di concorso formale di reati”

La fattispecie prevede l’unificazione dei reati soltanto quoad poenam mentre i singoli reati conservano la loro autonomia ad ogni altro fine e devono essere singolarmente considerati ai fini del regime di procedibilità a querela.

La Corte, a sostegno della decisione, richiama i precedenti giurisprudenziali in materia di omicidio colposo plurimo.

In effetti, secondo la Cassazione Penale, sez. IV,con la sentenza del 7 marzo 2017, n. 20340,ha chiarito che la fattispecie disciplinata dall’art. 589 ultimo comma ,che concerne la morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone,«non costituisce un’autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall’art. 589, comma primo, cod. pen., ma prevede un’ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo “quoad poenam”, con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione».

Nella motivazione si legge che “non è stata sporta querela e che non risulta che le parti offese si siano costituite parti civili nel giudizio. E’ d’uopo aggiungere che non risulta pervenuta la querela delle persone offese nel termine trimestrale previsto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’articolo 5-bis del d.I. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 30 dicembre 2022 n. 199”.

In conseguenza,la Corte ha annullato la sentenza impugnata,poiché difettava in origine la querela e la stessa non era neppure stata sporta nel termine di legge previsto.

Nessun riferimento sii rinviene in relazione alla decorrenza del termine per la presen tazione della querela e tanto meno all’obbligo del P.M. di informare la Vittima su tale termine alla luce delle modifiche apportate alla norma originaria in base alla quale era prevista la procedibilità d’ufficio

La norma impugnata

L’art.590 bis del C.P.,con la modifica apportata dal D.Lvo 150/2022,stabilisce che “il delitto di lesioni personali gravi o gravissime è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo”

Il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime è disciplinato dal primo comma del medesimo articolo,che punisce “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norma sulla disciplina della circolazione stradale”. 

È importante,ai fini della quantificazione della pena,la differenza tra le lesioni gravi e le gravissime. 

La distinzione delle lesioni si rinviene nell’art. 583 c.p., che definisce:

  • lesione grave: se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o che ha durata superiore ai quaranta giorni, oppure se si è verificato un indebolimento permanente di un senso o di un arto;

  • lesione gravissima: se il fatto ha causato una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, dell’uso di un organo oppure della capacità di procreare nonché grave difficoltà della favella o deformazione del viso.  

Le pene previste

La pena prevista dalla legge per chi commette lesioni personali in violazione del Codice della Strada è la reclusione. 

Come anticipato la cornice di pena applicabile varia a seconda che si sia configurata una lesione grave o una gravissima. 

L’art. 590 bis c.p. al primo comma prevede la reclusione:

Tuttavia vi è un ulteriore fattore che influisce sul calcolo della pena. 

Le circostanze aggravanti

Le ipotesi di lesioni personali stradali aggravate, sempre disciplinate dall’art. 590 bis c.p., sono molteplici.

Il codice prevede un aumento di pena se il fatto è commesso sotto l’effetto di sostanza alcolica – la meglio nota “guida in stato di ebbrezza” – oppure in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o infine in violazione di significative norme di circolazione stradale.  

La prima ipotesi aggravata rispetto alla fattispecie base è quella che prevede la reclusione da tre a cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette anni per quelle gravissime nei seguenti casi: 

  1. guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; 

  2. guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; 

  3. conducenti che esercitano il trasporto professionale di cose o persone con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.

La seconda ipotesi aggravata, prevede la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per lesioni gravi e da due a quattro anni per lesioni gravissime, riguarda:

  1. la guida in stato di c.d. ebbrezza media: tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 g/l;

  2. chi procede superando i limiti di velocità consentiti – in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h; su strade extraurbane ad una velocità superiore a 50 km/h rispetto alla massima consentita;

  3. l’attraversamento di un incrocio regolato da semaforo disposto al rosso o la circola zione contromano; 

  4. la manovra di inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi oppure il sorpasso di altro mezzo di un attraversamento pedonale o di linea con tinua.

Infine, la terza ipotesi aggravata,per la quale la pena è ulteriormente aumentata, riguarda “se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata”.

La modifica della norma

La Riforma Cartabia ha modificato la procedibilità del delitto di lesioni personali stradali. 

Prima dell’entrata in vigore della novella legislativa,il reato in questione era procedibile d’ufficio nel senso che,una volta appresa la notizia di reato da parte dell’Autorità Giudizia ria,l’azione penale doveva essere avviata automaticamente senza la necessità che la persona offesa sporgesse querela.

A seguito dell’intervento sul luogo del sinistro stradale, le Forze dell’Ordine comunicavano la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente al fine di dare inizio al proce dimento penale.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 il delitto in questione è divenuto procedibile a querela della vittima a partire dal 30/12/2022..

Pertanto,per avviare il procedimento penale,è divenuto necessario che la vittima,che ha subito lesioni personali stradali,si attivi presentando, appunto,un formale atto di denuncia – querela. dinnanzi all’Autorità Giudiziaria competente nei confronti del responsabile o dei responsabili del sinistro stradale con lesioni gravi o gravissime..

Le linee di fondo del D. Lgs. n. 150/2022 in materia di procedibilità a querela

Va,tuttavia,ricordato sul tema della improcedibilità di taluni reati,che è entrata in vigore il 16 giugno 2023, la L. 24 maggio 2023, n. 60, recante “Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza”

In sintesi,la legge costituisce la risposta ai rilievi sollevati in relazione all’estensione del regime di procedibilità a querela, operata con il D. Lgs. n 150/2022 in relazione ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.

Tra questi si ricordano, a titolo meramente esemplificativo,le lesioni lievi, la violenza privata, il sequestro di persona semplice ed il furto aggravato.

Si è trattato,quindi,di un provvedimento ‘integrativo’, che completa la disciplina di tutti i reati procedibili a querela, compresi quelli, ma non solo, novellati con la Riforma.

La Legge persegue due obbiettivi di fondo:

1) escludere la procedibilità a querela in presenza di determinate aggravanti;

2) consentire l’arresto obbligatorio in flagranza, per reati procedibili a querela, anche quando questa non viene presentata immediatamente, nell’ipotesi in cui non si riesce a rintracciare la persona offesa.

Quanto al primo profilo, la legge, all’art. 1, interviene su due aggravanti comuni, stabilendo che, ove ricorrano quelle aggravanti, si procede sempre d’ufficio, anche quan do per la fattispecie base è prevista la procedibilità a querela.

L’art 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è stato modificato inserendo il delitto di lesioni personali dolose tra quelli per i quali le pene sono aumentate, da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

L’estensione alle lesioni personali di tale aggravante fa sì, in virtù del disposto del secon do comma dello stesso artr.71, che si proceda d’ufficio anche in relazione alle lesioni personali lievi, rese procedibili a querela dalla Riforma.

La procedibilità d’ufficio resta ferma anche all’esito dell’eventuale giudizio di bilancia mento delle aggravanti con concorrenti circostanze attenuanti.

Si tratta di una regola secondo cui il giudizio di subvalenza o di equivalenza di circostanze aggravanti non rende procedibile a querela un reato procedibile d’ufficio nell’ipotesi aggravata.

Inoltre l’Art.3 della legge stabilisce che per il solo arresto obbligatorio in flagranza, lo stesso può essere effettuato anche in assenza della querela.

Quest’ultima però deve essere presentata entro le successive quarantotto ore.

La novità introdotta con la possibilità, in caso di arresto obbligatorio, di presentare la querela entro quarantotto ore, rende possibile la convalida dell’arresto in assenza della condizione di procedibilità.

Tale termine è previsto per rintracciare la persona offesa ai fini della querela, funzionale all’arresto in flagranza, e coincide con il termine massimo per la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero.

Se la querela non è proposta oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, “l’arrestato è posto immediatamente in libertà”.

Le modifiche del regime di procedibilità sono riconducibili alla disciplina in tema di successione di leggi penali di cui all’2 del C.P. sul presupposto che la querela è istituto di “natura mista, sostanziale e processuale che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità” (Cass. pen., Sez. II, 9/1/2020, n. 14987)

In questo caso, se manca la querela (che può ancora sopravvenire, perché non ritirata o rimessa), il giudice deve sospendere il processo.

Viene dunque introdotta una “ipotesi di sospensione del giudizio direttissimo,al quale non può procedersi in assenza dell’intervenuta condizione di procedibilità”.

Tuttavia,“se la querela non interviene in tempo utile, non può procedersi al rito direttissimo e l’arrestato deve essere liberato benchè non potrà peraltro lamentare una ingiusta detenzione, atteso che la querela non è più un presupposto per l’arresto obbliga torio in flagranza”.

Alla luce delle modifiche innanzi indicate, alcuna modifica è stata apportata al regime di procedibilità a querela delle lesioni alla Vittima gravi o gravissime conseguenti ad un sinistro stradale. con grave pregiudizio per la stessa come infra esplicitato.

Alcune riflessioni dalla parte delle Vittime

In base alla disamina effettuata, sembrerebbe che il Legislatore abbia fortemente voluto procedere a semplificare le future attività processuali attraverso una norma che appare “prima facie” drastica ma anche penalizzante nei confronti della Vittima poiché non discrimina tra le lesioni gravi e quelle gravissime se non ai soli fini della irrogazione della pena.

Anzi,collega la inattività della Vittima nel presentare una querela (che,ad es,,potrebbe essere impedita perché sottoposta alle cure del caso)con la sanzione della improcedibili- tà della azione penale in mancanza dell’atto di impulso della stessa.

Un caso apparentemente simile è quello dell’accesso alla Giustizia Riparativa dell’imputa to concesso,in via facoltativa,dal Tribunale senza tenere in alcun conto della opposizione della Vittima ovvero dei suoi familiari,benché costituiti parte civile,e tanto meno dell’avve nuta espiazione di almeno parte della pena irrogata.

E’ quello che è,di fatto,accaduto nel Caso Maltesi in base alla Ordinanza della Corte di Assise di Busto Arsizio, già pubblicata su questa Rivista con un ampio commento.

In entrambi i casi la Vittima risulterebbe danneggiata due volte da una tale situazione processuale.

Sono storture,entrambe,introdotte dalla Riforma che vanno opportunamente corrette, insieme ad altre fattispecie rilevate dalla Dottrina,in sede di revisione del testo normativo in commento.

Sul punto occorre,invero,ricordare la Direttiva Europea n.29 del 2012 ha introdotto tutta una serie di diritti pre-processuali e processuali per le Vittime di reato.

Con essa l’Unione Europea ha preso in considerazione le rilevanti divergenze di sistemi processuali, tutt’ora esistenti negli ordinamenti interni dei Paesi Membri,ed ha sollecitato questi ultimi ad apportare sistemi di tutela minimi in favore delle vittime di reato.

Il provvedimento,benché persegua principalmente l’obiettivo dichiarato di rafforzare specifici diritti per le vittime (in particolare: informazione, assistenza, protezione e partecipazione) richiede che alla persona offesa venga assegnato un chiaro ruolo nel sistema di giustizia penale nazionale.

Inoltre, la Direttiva disciplina le prerogative di tutte le vittime, indicando le modalità di individuazione delle vittime vulnerabili e come tali meritevoli di particolari strumenti di tutela, pure disciplinati nel testo del provvedimento.

Nel nuovo sistema processuale delineato dal Legislatore Europeo, il rafforzamento della posizione del soggetto leso passa,innanzitutto,attraverso l’estensione soggettiva della nozione di “vittima”,con cui la Direttiva indica “una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo,o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato”

Volendo limitare l’esposizione alla sentenza in commento,vale la pena di sottolineare tre punti fondamentali alla luce di quanto innnanzi:

a. le possibili conseguenze dell’entrata in vigore della improcedibilità dell’azione penale in mancanza di querela al 30/12/2022.

b. il correlato obbligo di informazione della Vittima da parte del P.M.,sancito dalla Direttiva di cui innanzi, che deve comprendere anche i termini per la presentazione della querela nei casi previsti dalla Legge, tra cui quello per le lesioni gravi e gravissime.

c. la perdita del diritto della Vittima al risarcimento dei danni subiti anche in sede di Giustizia Riparativa e la necessità di procedere in via civilistica con tempi dilatati..

Innanzi tutto va sottolineato che il DLgs n. 212/2015, che ha recepito la Direttiva del 2012,ha inserito nel Codice di Rito due nuove disposizioni,che riconoscono alla persona offesa il diritto di essere informata in merito al procedimento penale,anche nella lingua dello stesso se alloglotta..

La novella legislativa ha,in questo senso,ottemperato a quanto prescritto dal Legislatore europeo, il cui dichiarato intento è quello di far sì che la vittima divenga un soggetto processuale a tutti gli effetti, consapevole e informato dei propri diritti e poteri ed in grado di gestirli ed esercitarli dentro e fuori la sede processuale.

Va da sé che l’obbligo di informazione della Vittima da parte del P.M. deve riguardare anche la presentazione della querela,in base al nuovo dettato normativo e nei termini dallo stesso previsto,che, ne caso in esame, decorrevano dalla entrata in vigore,ossia nei tre mesi successivi,come previsto dall’art.85 del d.lgs. n.150 del 2022 come modificato dall’articolo 5 bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199,così come richiamato nella sentenza della Suprema Corte in commento…

Per quanto concerne la perdita del diritto al risarcimento,va sottolineato che a seguito della introduzione di sempre più sofisticati sistemi di sicurezza a bordo dei i veicoli, i piccoli sinistri che compor tano danni soltanto materiali e di scarsa entità sono sempre meno frequenti mentre gli incidenti stradali che comportano danni rilevanti alla persona, stanno assumendo una percentuale sempre più significativa sul totale.

Sebbene sia prevista una tutela ben precisa in ambito civilistico, riguardante la risarcibili tà del danni conseguenti a sinistri stradali,non solo grazie alla regola generale prevista dall’art. 2043 (risarcimento per fatto illecito) ma anche da quanto dispone l’art. 2054 (circolazione di veicoli) che stabiliscono che chi causi ad altri un danno è obbligato a risarcirlo,nondimeno, nel caso in cui le conseguente lesive riguardino l’integrità psicofisica di una persona,il fatto assume un rilievo anche sotto il profilo penale,come sancito dall’art.590 bis del C.P..

In effetti,tale norma, ha introdotto delle pene più severe nel caso in cui la fattispecie si verifichi nell’ambito della circolazione di veicoli,in base alla scelta del Legislatore di argi nare la preoccupante frequenza di sinistri causati dai cosiddetti “pirati della stra da”,ponendo,anche,a corredo tutta una serie di possibili circostanze aggravanti applica bili ma con i limiti derivanti dalla nuova procedibilità a querela del reato commesso.

Se,quindi,in precedenza le conseguenze lesive subite dalla Vittima rientravano nella fattispecie delle lesioni gravi o gravissime,a carico del danneggiante scattava automa ticamente un procedimento in sede penale,come innanzi ricordato.

Va pure ricordato che per poter parlare di una lesione “grave” è sufficiente una prognosi superiore a quaranta giorni, con obbligo da parte dei medici, in questo caso, di darne comunicazione alla Procura, con conseguente apertura di un procedimento penale.. .

Il risultato è stato quello che tantissimi procedimenti penali sono stati avviati laddove il perseguimento di tali fattispecie di reato non costituiva una reale necessità, esponendo il reo a conseguenze, anche economiche, del tutto ingiustificate, essendo più che sufficien- te la tutela garantita al soggetto danneggiato sotto il profilo civilistico ed assicurativo.

Pertanto, anche sulla scorta di tali considerazioni il Legislatore ha deciso di rivedere il regime di procedibilità di questo reato,sempre allo scopo dichiarato di velocizzare il corso di una giustizia lenta ma sortendo l’effetto opposto che obbliga il danneggiato a rivolgersi alla Giustizia Civile.

Ma vi è di più. La mancanza della querela della vittima rende l’azione penale improce dibile e non costituisce più quel deterrente che possa incidere sull’alto numero di incidenti stradali sempre più frequenti,specie tra i giovani meno adusi ad osservare le regole stradali,come dimostrano recenti accadimenti. .

Le nuove disposizioni si applicano anche se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della riforma, ma soltanto se il procedimento penale ancora non è pendente, ed in gtal caso il termine di decorrenza per proporre la querela coincide con il 30/12/2022.

Se invece il procedimento penale è già stato incardinato,allora è il Pubblico Ministero a dover informare la persona offesa della possibilità di esercitare il diritto di querela nei confronti del responsabile del sinistro stradale con la precisazione che,in questo caso,il termine di proposizione decorre dalla data in cui il soggetto interessato viene avvisato in base all’obbligo di informazione risalente alla Direttiva Europea del 2012.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 39546 2023

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