Volo cancellato: quando è risarcibile al passeggero il danno morale
L’impedimento alla partecipazione delle esequie di un genitore determinata da inadempimento, come la cancellazione del volo, giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale.
Così ha deciso la Corte di Cassazioen con l’ordinanza n. 33276 del 29 novembre 2023.
Lunedi 4 Dicembre 2023 |
Il caso: Tizio conveniva avanti al Giudice di Pace il vettore aereo Alfa s.p.a. er sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale, dovuto per lunga attesa in aeroporto, per pernottamento in albergo e per costi di bevande e mezzi di trasporto e di risarcimento del danno esistenziale, rectius non patrimoniale, per non aver potuto partecipare alle esequie del padre a causa della cancellazione del volo.
Il Giudice di Pace condannava il vettore aereo a risarcire al passeggero la somma di euro 600,00 per volo cancellato, ai sensi del Regolamento Ce n. 261/2004, e l’ulteriore somma di euro 46,00 per spese, mentre venivano respinte le ulteriori domande attoree; il Tribunale, quale giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, ritenenendo che “...avendo l’attore per la mancata partecipazione al funerale subito danno di tale lievità, non avendo perciò patito alcun peggioramento della qualità della vita e di felicità di vivere, non ha diritto al risarcimento, anche perché la cancellazione di un volo non è reato”
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondata l’impugnazione, ribadisce alcuni principi in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, già enunciati dalle Sezioni Unite
1) il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale;
2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ.:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale);
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
3) pertanto, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a tre condizioni:
a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità;
c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità;
4) nel caso di specie – rileva -a Corte – l’impugnata sentenza ha omesso di effettivamente valutare se il pregiudizio non patrimoniale dedotto abbia superato quella soglia di sufficiente gravità individuata in via interpretativa dalla giurisprudenza e lo ha sbrigativamente qualificato in termini di lievità e di totale irrilevanza: al contrario, secondo la sensibilità comune la partecipazione alle esequie del proprio padre defunto costituisce evento necessariamente unico ed irripetibile, tale da scandire il momento del saluto e della consapevolezza della perdita subita;
Da ciò discende il seguente principio di diritto: “Premesso che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, in quanto si identifica non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, l’impedimento alla partecipazione delle esequie di un genitore determinata da inadempimento o illecito altrui, giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale”.